Shiba Inu Danni verso Terzi - Aspetti Legali
Solitamente gli Shiba Inu sono cani mansueti, ma possono scappare, urtare una bicicletta e cagionare contusioni o traumi a chi la guidava.
La legge, infatti, attribuisce al proprietario del cane ogni responsabilità civile o penale. Questo vale in qualsiasi luogo lo Shiba Inu o in generale cane procuri i danni.
Esiste una sentenza del tribunale di Ascoli Piceno che essenzialmente dice che "chi accarezza un cane e viene morso o subisce danni non può essere risarcito se non ha tenuto la dovuta prudenza e si è avvicinato al cane benché questi apparisse già molto eccitato ringhiante o nervoso.
Si può invece ottenere un risarcimento se si stà accarezzando il cane e tutto d'un tratto il cane diventa cattivo in quanto il suo comportamento è imprevedibile e nessuno poteva pensare che il cane si comportasse in questo modo. Ma se una persona và ad acarezzare un cane che ringhia e il cane lo morde e gli crea danno questo non è risarcibile grazie al Tribunale di Ascoli Piceno, sezione prima civile, sentenza n.1102 del 24/10/2016. Questo vale anche se avvicinandosi volontariamente al cane rinchiuso in un recinto lo si accarezza e il cane morde.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la richiesta di una persona che veniva improvvisamente aggredito dal cane in proprietà privata. La proprietaria del cane che non ha assistito alla scena e sosteneva che il morso era stato dato previa introduzione della mano nel recinto dove era appesa la scritta “Attenti al cane”; L’evento dannoso era stato determinato dalla sua condotta imprudente. Il Tribunale, ha applicato l'ex art. 2052 c.c., precisando che esclude "tale responsabilità ove il proprietario del cane dia prova del caso fortuito, che può essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato”.
Si tenga ben presente che in caso di quantificazione del danno rientrano le spese sostenute per le cure, medicine, riabilitazione, redditi persi. Nei danni non patrimoniali la sofferenza fisica, conseguenze invalidanti, cicatrici permanenti. Il proprietario del cane risponde anche per via penale vedi del reato di lesioni colpose per i danni fisici punito con reclusione fino a tre mesi e una ammenda fino 309EUR basta che il soggetto leso quereli il proprietario.
Né “intestare” il cane a un minorenne che patrimonialmente ha nulla (figlio minorenne) può esimere i genitori dalla responsabilità patrimoniale.
L’unica ipotesi di assenza di responsabilità è quando l’estraneo si sia intrufolato nel giardino nonostante il divieto del proprietario o quando abbia valicato spazi recintati e interdetti. Il postino, ad esempio, che abbia preferito attraversare il giardino piuttosto che lasciare la corrispondenza nell’apposita cassetta posta al di là del recinto, avrà posto in essere un comportamento «non prevedibile» che esclude la responsabilità del padrone dell’animale. Il codice civile, infatti, come abbiamo visto, stabilisce che non è dovuto il risarcimento in ipotesi di «caso fortuito», ossia quell’evento imprevedibile e inevitabile.
Caso Fortuito:Avvenimento imprevisto ed imprevedibile nell'azione del soggetto che non fà risalire lo stesso nemmeno a titolo di colpa. La forza maggiore esterna che determina la persona a compiere un’azione cui questa non può opporsi. Esempio, un automobilista viaggia moderato ma un passante, volendo suicidarsi, si getta sotto alle ruote. Oppure un malore improvviso, di cui non c’erano avvertimenti ad inizio del viaggio.La Cassazione descrive il "caso fortuito" come vvenimento imprevedibile che si inserisce all'improvviso nell’azione della persona.
Il padrone dell’animale è responsabile sia per cani o animali mansueti o pericolosi (rottweiler, pastorw tedesco). La giurisprudenza dice che non esistono, cani pericolosi e non ma cani in generale.
Il proprietario non è responsabile se il cane è affidato ad un’altra persona; quest’ultima è la responsabile, se riesce a dimostrare che il danno è avvenuto per caso fortuito.
Non è prevedibile (esempio di caso fortuito) che qualcuno si comporti, davanti a un cane in maniera del tutto incosciente. Il padrone deve rispondere degli istinti del cane, ma non delle colpe di chi viene aggredito.
Così se una persona, senza valide ragioni, và verso ad un animale o cane che è già nervoso o aggressivo, e sprezzante del pericolo, lo accarezza, venendo morso, non può chiedere il risarcimento del danno.